Molte persone non lasciano un testamento. In questi casi si applica la cosiddetta successione legittima, regolata dal Codice Civile italiano.
Vediamo come funziona, chi eredita, in quale ordine, e cosa fare per tutelare i propri diritti.

Cos’è la successione legittima?

La successione legittima si apre quando il defunto (de cuius) non ha lasciato testamento, oppure quando il testamento è invalido o non regola tutto il patrimonio.

In assenza di volontà scritta, infatti, è la legge a decidere chi eredita, secondo un ordine preciso di parentela stabilito dal Codice Civile (art. 565 e ss.).

Chi eredita per legge? L’ordine degli eredi

  1. Coniuge e figli: Se ci sono figli (naturali o adottivi) e un coniuge, la ripartizione è:
  • metà al coniuge
  • l’altra metà ai figli, in parti uguali

Se c’è solo un figlio, la divisione è 50%-50%
Se ci sono più figli, il coniuge prende 1/3, i figli dividono i 2/3.

2. Solo il coniuge: se non ci sono figli, genitori o fratelli, il coniuge è colui che eredita tutto, salvo nel caso il cui sia coniuge separato con addebito. In quel caso non ha alcun diritto successorio.

3. Figli senza coniuge: in tal caso i figli ereditano tutto in parti uguali tra loro.

4. Ascendenti e collaterali (genitori, fratelli e sorelle): se non ci sono nè coniuge nè figli:

  • ai genitori va l’intera eredità (o la metà se ci sono fratelli)
  • i fratelli/sorelle dividono tra loro in assenza dei genitori

5. Parenti fino al 6° grado: in mancanza di coniuge, figli, ascendenti o fratelli, si prosegue fino ai parenti di 6° grado (es. cugini).

6. Lo Stato: se non ci sono parenti entro il 6° grado, l’eredità va allo Stato, che non può rinunciare.

Esempi pratici:

Se un soggetto muore senza testamento lasciando una moglie e due figli, una quota di ⅓ andrà alla moglie, mentre i residui ⅔ saranno divisi tra i figli (⅓ ciascuno);

Se un soggetto muore senza figli e senza coniuge, ma ha due sorelle l’eredità va divisa tra le due sorelle;

Se un soggetto muore solo, senza parenti entro il 6° grado l’eredità sarà devoluta tutta allo Stato;

Accettazione dell’eredità:

I chiamati a succedere possono:

  • Accettare puramente e semplicemente;
  • Accettare con beneficio d’inventario (se temono debiti o in caso di minori o incapaci per i quali è obbligatorio accettare con beneficio d’inventario);
  • Rinunciare all’eredità (atto da fare in tribunale o innanzi ad un pubblico ufficiale come un notaio);

E’ importante sottolineare che l’accettazione può avvenire anche tacitamente, ad esempio mediante la disposizione di un bene ereditato prima di aver accettato espressamente. Tale azione fa si che l’eredità si intenda accettata tacitamente da parte del chiamato che, essendo nel possesso dei beni ereditari, ne dispone come se fossero suoi e dunque, come se avesse accettato.

Ruolo del notaio:

Non sempre serve il notaio. In caso di successione legittima semplice (es. solo un figlio), basta una dichiarazione di successione che va presentata all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, in caso di immobili o situazioni complesse, è consigliabile affidarsi a un notaio o un avvocato.

Infine, in assenza di testamento, la legge italiana segue una logica chiara: dare priorità ai familiari più stretti i quali in virtù del rapporto che li lega al de cuius hanno diritto di ereditare.
Tuttavia, in presenza di conflitti, debiti o situazioni patrimoniali complesse, è fondamentale agire con cautela, informarsi e, se serve, farsi assistere da un professionista. Il nostro studio legale è specializzato in diritto civile, famiglia e soprattutto si occupa di consulenza in materia di successioni e donazioni.