Ci si chiede se sia o meno obbligatorio mandare i propri figli a scuola. In realtà bisogna distinguere tra l’asilo e la scuola dell’obbligo.

L’asilo non è obbligatorio mentre la scuola dell’obbligo, che ha la durata di 10 anni, e parte dai 6 anni del bambino fino ai 16 anni, comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo.

La scuola dell’obbligo è stata istituita con la legge Casati nel 1859 e nel 2023 la Legge Caivano, che ha fatto un passo importante nella lotta contro il disagio giovanile e a sostegno della sicurezza dei minori nell’ambito digitale, ha introdotto delle misure per garantire l obbligo scolastico.

Detta Legge stabilisce infatti che i dirigenti scolastici debbano controllare che tutti gli alunni che
frequentano le classi terminali del proprio istituto siano iscritti al percorso di istruzione successivo. Se risultano alunni non iscritti, i dirigenti scolastici devono contattare i genitori al fine di accertare la loro scelta scolastica.

Il Sindaco, attraverso l’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione (ANIST), può individuare i soggetti non
in regola, ammonire i responsabili e può invitarli a procedere entro una settimana al fine di ristabilire la normale frequenza scolastica.

La Legge, inoltre, prevede sanzioni severe per chi elude l’obbligo di istruzione. Infatti, in caso di mancata iscrizione o assenze ingiustificate prolungate, si prevede la reclusione fino a due anni per i responsabili del minore.

Interessante notare l’abrogazione dell’articolo 731 del codice penale, con la sostituzione di una
multa fino a 30 euro con misure più stringenti.

a cura di Avv. Veronica Monti