Il matrimonio é un passo importante e vogliamo indicare quali diritti garantisce rispetto alla
convivenza.
Innanzitutto il matrimonio attribuisce lo status di coniuge, a cui la legge riserva particolari
diritti, tra i quali i diritti di cui all’art. 540 co. 2 c.c. ossia il diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare, quando è di proprietà di uno dei coniugi o è di proprietà comune, e di uso dei mobili che la corredano, in caso di morte di uno dei coniugi. Al convivente invece non sono riconosciuti tutti i diritti che vengono riconosciuti al coniuge. Vediamo in seguito le differenze.

Dal punto di vista del regime patrimoniale, nel matrimonio si avrà la comunione dei beni, salvo che la coppia abbia scelto espressamente la separazione dei beni, mentre nella convivenza i patrimoni dei conviventi rimangono sempre separati.

Il tradimento nel matrimonio si configura come violazione dei doveri matrimoniali, in quanto vi è violazione dell’art 143 del c.c. e ciò può portare all’addebito della separazione a carico del coniuge che ha tradito. Nella convivenza, invece, il tradimento non rileva perché non vi è alcun obbligo di fedeltà da dover rispettare.

Inoltre In caso di divorzio, il coniuge economicamente più benestante deve mantenere
l’ex coniuge con un assegno mensile (che può essere versato anche in un’unica soluzione) se quest’ultimo versa in stato di bisogno e non è dunque in grado di mantenersi da solo. Un tale obbligo non è invece previsto in caso di convivenza, salvo quanto diversamente disposto con un contratto di convivenza.

In caso di scioglimento del rapporto non vi è per i conviventi alcuna separazione. Uno può fare
la valigia ed andarsene senza alcuna responsabilità, mentre i diritti ed i doveri nei confronti dei figli non cambiano sia che vi sia stato il matrimonio sia che si tratti di sola convivenza.

La differenza più rilevante si ha a livello ereditario in quanto il coniuge è un erede legittimario, ossia la legge gli riserva espressamente una quota del patrimonio del coniuge defunto, e per legge questo ha il diritto d’abitazione sulla casa coniugale e il diritto di uso dei mobili che la corredano. Il convivente da questo punto di vista non è altrettanto tutelato in quanto non ha diritto ad una quota di patrimonio del suo convivente defunto. Lo stesso ha solamente il diritto di continuare ad abitare la casa di proprietà del compagno defunto per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni.

a cura di Avv. Veronica Monti