In caso di divorzio ci si chiede se l’assegno divorzile, ossia una somma di denaro riconosciuta all’ex coniuge, possa essere corrisposto in un‘unica soluzione.

Ai sensi della Legge sul divorzio, e più precisamente dell’art 5 della legge n. 898/1970, sorge
l’obbligo a carico di uno dei coniugi di versare all’altro coniuge un assegno nel caso in cui
quest’ultimo non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive, e cioè nel caso in cui versi in stato di bisogno.

Pertanto, il Giudice con la sentenza di divorzio determina la misura dell’assegno divorzile. Questo può essere corrisposto periodicamente, ma anche una tantum.

In quest’ ultimo caso si tratta di una liquidazione che viene effettuata in unica soluzione ed una
volta soltanto, ma è necessario il preventivo accordo dei coniugi, come richiesto dalla legge stessa,
la valutazione di equità da parte del giudice, e ciò comporta l’ impossibilità per colui che lo riceve
di avanzare in futuro pretese di natura economica.

a cura di Avv. Veronica Monti