Le offese che avvengono attraverso una chat possono integrare il reato di diffamazione?
Ci si è posti tale domanda e la Corte di Cassazione nel 2023 ha statuito che non sussiste il reato di diffamazione se l’offesa è rivolta ad un singolo individuo via chat, mentre se la chat è una chat di gruppo occorre discernere tra diffamazione ed ingiuria in relazione al momento in cui il
destinatario dell’offesa legge il messaggio.

Se il messaggio viene letto immediatamente, infatti, perché il soggetto è online, si integra l’illecito civile dell’ingiuria mentre se il messaggio non viene viene letto immediatamente, ma solo dopo pochi minuti o il giorno dopo, scatta il reato di diffamazione.
Questo in quanto è determinante la contestualità tra l’offesa ed il suo recepimento.

Secondo la sentenza n. 27540/2023 della Cassazione, nell’ambito di una chat (come può
essere un gruppo chiuso su WhatsApp), l’ingiuria si verifica quando c’è contestualità tra
la comunicazione dell’offesa e il suo recepimento da parte dell’offeso.

La diffamazione si verifica quando manca questa contestualità. Dunque, se l’offeso non legge il
messaggio immediatamente, scatta il reato di diffamazione.
Non rileva, ai fini della diffamazione, se la lettura del messaggio avviene pochi minuti dopo, quando cioè ci si accorge della notifica sul cellulare. Ciò che conta è il momento dell’invio del messaggio e se in quel momento la vittima è connessa e può leggere l’offesa allora si configura l’ingiuria (e quindi non c’è reato ma solo l’illecito civile);
Se, al contrario, la vittima non è connessa e legge l’offesa in un momento successivo (anche se pochissimo tempo dopo) si ha diffamazione (e dunque viene commesso il reato).

a cura di Avv. Veronica Monti