“Il Codice Civile prevede che la responsabilità genitoriale spetti ad entrambe i genitori del minore. Per responsabilità genitoriale si intende l’esercizio, in capo ai genitori, di tutti i diritti di natura personale e patrimoniale, dai quali discende la facoltà di custodire, crescere, educare, istruire, amministrare i beni del minore e di rappresentarlo nel compimento di tutti i negozi giuridici in sua vece.

Si può decadere dalla responsabilità genitoriale nel caso in cui il genitore violi o trascuri i doveri ad esso spettanti o in caso di abuso dei relativi poteri, con grave pregiudizio per il figlio. In questo caso è il Giudice a pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale e a poter ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare, o l’allontanamento dello stesso genitore o convivente che abbia tenuto una cattiva condotta in termini di abuso o negligenza nell’esercizio della responsabilità genitoriale.

Relativamente alla sospensione della responsabilità genitoriale, ex art. 333 c.c., si ritiene sufficiente una condotta del genitore che “appare comunque pregiudizievole al figlio”, non occorrendo, ai fini della stessa, che un tale comportamento abbia già cagionato un danno al minore, potendo il pregiudizio essere anche meramente eventuale per essersi verificata una situazione di mero pericolo di un danno per lo stesso minore”.

a cura dell’Avv. Veronica Monti